Assegnazione di 2 alloggi in Via San Biagio • Avviso graduatoria e requisiti

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 2 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI VILLENEUVE – VIA SAN BIAGIO – IN LOCAZIONE PERMANENTE E A  CANONE CONCORDATO

Il presente avviso è emanato sulla base delle disposizioni contenute:

  • nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2001, n. 2523;
  • nel piano operativo regionale relativo al programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3642del 6 ottobre 2003;
  • nella deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 15.11.2023.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LOCAZIONE

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3642 del 6 ottobre 2003, il canone di locazione dell’alloggio è fissato in misura non superiore a quello “concertato” di cui all’art. 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Le tipologie degli alloggi e gli importi dell’affitto mensile sono così distinti:

SUB.SUPERFICIECOMPOSIZIONECANONEADEGUATEZZA
763,79 mq
su due piani
PT: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, wc
P1: disimpegno, due camere e bagno
€ 331,40max 3 persone
878,21 mq
su due piani
PT: soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, bagno
P1: disimpegno, tre camere e bagno
€ 415,00max 4 persone

Tutti gli alloggi sono dotati di una cantina di mq. 2,20.

REQUISITI RICHIESTI PER L’ACCESSO

requisiti richiesti per la partecipazione e da possedere alla data di pubblicazione del presente avviso, sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri),
nonché i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

b) residenza nella Regione Autonoma Valle d’Aosta da almeno 24 mesi;

c) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
1) su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dall’art. 16 della l.r. n. 3/2013, nel territorio regionale;
2) su due o più alloggi, o quote di titolarità la cui somma è pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località.
Ai fini del presente requisito non si tiene conto degli alloggi:
– dichiarati impropri o antigienici ai sensi dell’art. 19 della l.r. n. 3/2013;
– gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;
– non utilizzabili a fini abitativi;

d) Indicatore della Situazione Economica (ISE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 05.12.2013 n. 1599), rilevabile dall’attestazione ISEE ordinario in corso di
validità, non superiore ai limiti sotto indicati e stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 3212 del 30.12.2011:

Composizione nucleo familiareValore ISE
1 persona€ 8.500,00
2 persone€ 12.800,00
3 persone€ 17.100,00
4 persone€ 21.400,00
5 persone€ 25.700,00

In assenza di separazione legale i redditi del coniuge, anche se non compreso nello stato di famiglia, devono essere dichiarati per determinare l’ISE, ad eccezione di particolari situazioni da sottoporre all’attenzione del C.A.F. prescelto.

e) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

f) non avere pendenze nei confronti del Comune del Villeneuve.
I requisiti di cui alle lettere c), e), f) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.
Per nucleo familiare si intende quello dichiarato nella domanda e il Comune si riserva la facoltà di verificare.
Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento preadottivo possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda e vengono
considerati ai fini dell’attribuzione delle condizioni per la posizione in graduatoria se debitamente dichiarati prima dell’approvazione della graduatoria definitiva.
In caso di particolari situazioni debitamente documentate il cui nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegnazione risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, il Comune ne valuta l’ammissibilità, anche ai fini dell’attribuzione del punteggio.

CONTENUTO DELLE DOMANDE E DOCUMENTI DA ALLEGARE

Il modulo di domanda è in distribuzione, previo appuntamento telefonico, presso gli uffici comunali siti in Piazza E. Chanoux 8 – tel. 0165/95058 oppure sul sito Internet: www.comune.villeneuve.ao.it La domanda, da assoggettare all’imposta di bollo, dovrà essere dettagliatamente e accuratamente compilata dagli interessati in tutte quelle parti che riguardano i richiedenti stessi e i componenti il loro nucleo familiare. A tal fine nel modulo è inserita la dichiarazione sostitutiva che permette al dichiarante di comprovare stati, qualità personali o fatti desumibili dalle normali certificazioni o di cui abbia diretta conoscenza, esclusi quelli contenuti nei certificati medici e sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento.
La domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva, deve essere sottoscritta digitalmente ovvero dall’interessato mediante firma olografa in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa,
oppure sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del firmatario, entro la scadenza prevista dell’avviso.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere resa dall’interessato al dipendente addetto a riceverla, previo accertamento dell’identità del dichiarante. Ulteriori informazioni per
specifici e particolari casi di impedimento alla sottoscrizione potranno essere richieste al competente ufficio.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio e non costituenti falsità, ne verrà data notizia all’interessato. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al
completamento della dichiarazione entro i termini indicata dall’Amministrazione e, in mancanza, il procedimento non ha seguito.
Il richiedente deve essere consapevole della responsabilità che si assume con la sottoscrizione della dichiarazione. Il Comune effettuerà idonei controlli presso le competenti amministrazioni in merito alla veridicità di quanto dichiarato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto dichiarato, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre si evidenzia che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma o fa uso di atti falsi, esibisce documenti di riconoscimento non più rispondenti a verità è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
La possibilità per il cittadino di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive non costituisce un obbligo.
Chiunque lo ritenga opportuno può presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti, le informazioni e ogni condizione utile ai fini dell’attribuzione del punteggio.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, compilate e sottoscritte con le modalità di cui al precedente punto, dovranno essere presentate o pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villeneuve situato in Villeneuve –
Piazza E. Chanoux 8 – tel. 0165/95058, mediante consegna a mano, posta o tramite e-mail

Entro le ore 12:00 del giorno 07 dicembre 2023

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, l’informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile al seguente link http://www.comune.villeneuve.ao.it/privacy/ o è consultabile nei locali del Municipio.

ESAME DELLE DOMANDE

Le domande, presentate nei modi e nei termini previsti dal presente avviso, saranno istruite dall’Ufficio di segreteria del Comune che provvederà a verificare la regolarità e la completezza
delle stesse, nonché l’esistenza della prevista documentazione. A tal fine saranno effettuati i controlli disposti dalla l.r. n. 19/07 richiedendo, se del caso, le necessarie documentazioni
all’Amministrazione certificante. Ulteriori informazioni e/o documenti integrativi potranno, altresì, essere richiesti agli interessati.
Le domande così istruite saranno esaminate dalla Commissione costituita con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 15.11.2023, la quale provvederà alla formazione della graduatoria
provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi di seguito riportati:

a) Condizioni soggettive:

1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d’Aosta, maturata anche non consecutivamente: per ogni anno intero successivo a due anni punti 0,5, calcolati per un massimo di 20 anni
complessivi, compresi i due anni previsti quali requisito di accesso;
2) richiedente con anzianità di residenza anagrafica nel Comune di Villeneuve, maturata anche non consecutivamente: per ogni anno intero, successivo a due anni di residenza punti 1 calcolati fino ad un massimo di 20 anni complessivi;
ovvero
richiedente con anzianità di residenza anagrafica in un Comune appartenente all’Unité desCommunes valdôtaines Grand-Paradis, maturata anche non consecutivamente: per ogni anno
intero, successivo a due anni di residenza punti 0,5 calcolati fino ad un massimo di 20 anni complessivi;
ovvero (se non residente nel Comune di Villeneuve o in un Comune dell’Unité) richiedente con attività lavorativa principale e continuativa nel Comune di Villeneuve: punti 1;
ovvero (se non residente nel Comune di Villeneuve o in un Comune dell’Unité) richiedente con attività principale e continuativa in un Comune appartenente all’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis: punti 0,5;
3) per ogni minore presente nel nucleo familiare: punti 1;
4) richiedente con età superiore a sessantacinque anni, solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio: punti 2.
Al richiedente con età superiore a ottanta anni, che viva solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio: ulteriori punti 0,5;
5) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (leggequadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):
5.1 persona handicappata in situazione di gravità: per ogni persona punti 2;
ovvero
5.2 persona handicappata: per ogni persona punti 1;
6) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità certificata dalla competente Commissione regionale:
6.1 compresa tra l’80 per cento ed il 100 per cento o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità, qualora dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età: per ogni persona punti 2;
ovvero
6.2 compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1;
7) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza dell’avviso abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio: punti 1;

b) Condizioni oggettive:

1) richiedenti che alla data di pubblicazione dell’avviso:
1.1 a seguito di esecuzione della sentenza o dell’ordinanza di rilascio dell’abitazione fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4;
1.2 siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, da un verbale di conciliazione giudiziaria, oppure da un’ordinanza di
sgombero, emessi da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l’anno successivo la pubblicazione dell’avviso: punti 4.
I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio solo se contengono l’esplicita enunciazione
della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai sensi dell’articolo 1bis del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre 2008, n. 199.
1.3 abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’avviso: punti 4;
1.4 abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o per altro motivo imprevisto non dipendente dalla volontà propria: punti 4.

COMUNICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria è comunicata ai diretti interessati.

OPPOSIZIONI ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Entro 15 giorni dalla comunicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare al Comune opposizione in carta semplice alla Commissione, che decide nel merito entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’opposizione.

GRADUATORIA DEFINITIVA

Esaurito l’esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva.
In caso di parità di punteggio è preferito il concorrente più anziano di età. In caso di persistente parità è preferito il concorrente con maggiore anzianità di residenza in Valle d’Aosta. In caso di
ulteriore parità la Commissione procede a sorteggio in presenza degli interessati. La graduatoria definitiva è comunicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL’ASSEGNAZIONE

Preliminarmente all’assegnazione degli alloggi il Comune verifica il permanere dei requisiti previsti per l’assegnazione richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria.
Gli interessati dovranno provvedere in merito entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
Il mancato riscontro sarà considerato come rinuncia all’assegnazione.

FORMALITÀ CONTRATTUALI E DEPOSITO CAUZIONALE

Le formalità contrattuali dovranno essere espletate entro il termine fissato dal Comune di Villeneuve a pena di esclusione, che verrà dichiarata con provvedimento del Responsabile del
Servizio Finanziario, previa diffida all’interessato ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.
Gli interessati, in particolare, dovranno provvedere al versamento:

  • del deposito cauzionale a garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, corrispondente a tre mensilità del canone di locazione e infruttifero;
  • delle spese di scritturazione contratto;
  • delle spese per le marche da bollo necessarie.

Le spese di registrazione del contratto di locazione saranno ripartite in parti uguali tra il Comune e il conduttore.

CONTRATTO DI LOCAZIONE E RINNOVI

Il contratto di locazione sarà stipulato per un periodo di otto anni, rinnovabile per lo stesso periodo a condizione che:

  1.  il nucleo familiare sia residente nell’alloggio assegnato e risulti in possesso del requisito di cui alla lettera d) del presente avviso;
  2. non risultino morosità o inadempimenti contrattuali.

Il Comune provvederà a disdire il contratto di locazione almeno dodici mesi prima della scadenza e a verificare il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo nei tre mesi antecedenti la scadenza.
In mancanza dei prescritti requisiti il rinnovo non avrà luogo e l’alloggio dovrà essere rilasciato alla fissata scadenza contrattuale.
Si precisa che in caso di rinnovo contrattuale il deposito cauzionale sarà rideterminato e l’interessato dovrà provvedere alla sua integrazione.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LOCAZIONE

L’assegnatario, i suoi familiari, le persone conviventi, gli ospiti e gli aventi causa devono attenersi alle clausole previste dal contratto di locazione.
Il nucleo familiare indicato nella domanda ha l’obbligo di occupare stabilmente l’alloggio entro tre mesi dalla consegna.
Oltre al canone di locazione sono a carico dell’inquilino le utenze dell’alloggio (energia elettrica, riscaldamento con caldaia autonoma a metano, acqua, ecc.).
Ogni assegnatario dovrà provvedere direttamente
• a richiedere alle società fornitrici la voltura dei contatori relativi all’energia elettrica e al gas metano;
• a sottoscrivere il contratto con il Comune di Villeneuve per la fornitura dell’acqua potabile.
Il pagamento del canone di locazione dell’alloggio deve essere effettuato entro il giorno dieci di ogni mese, mediante versamento sul c/c di Tesoreria comunale presso la Banca di Credito Cooperativo Valdostana.
La morosità superiore a tre mensilità nel pagamento dei canoni e degli eventuali oneri accessori è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall’assegnazione, se l’inquilino non
provvede a saldare quanto dovuto, compresi gli interessi, entro sessanta giorni dall’avviso di mora emesso dal Comune. In caso di inadempimento – trascorso inutilmente tale termine – il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e l’inquilino dovrà liberare l’alloggio entro tre mesi dalla data di risoluzione. Se il rilascio non ha luogo il Comune adotterà i
necessari provvedimenti per la liberazione della unità immobiliare e l’inquilino sarà tenuto a rifondere tutte le spese relative all’azione di recupero.
Il recesso del conduttore è ammesso con un preavviso non inferiore a tre mesi.
Per la successione nel contratto si applica l’art. 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
L’alloggio dovrà essere destinato esclusivamente a civile abitazione del nucleo familiare dichiarato nella domanda. É fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata, di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto e di consentire, a qualsiasi titolo, l’utilizzo di quanto oggetto del contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed
occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non facciano parte del nucleo familiare.
L’inosservanza determina inadempimento contrattuale e consente al Comune di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
Le variazioni in diminuzione del nucleo familiare devono essere comunicate al Comune entro trenta giorni dal verificarsi delle medesime.
Le variazioni in aumento del nucleo familiare sono ammissibili in caso di matrimonio, convivenza more uxorio e nascita di figli; gli interessati sono comunque tenuti a darne comunicazione al
Comune entro trenta giorni dal verificarsi della situazione.
L’ampliamento stabile del nucleo familiare, determinato da cause diverse da quelle suddette, può essere concesso dal Comune qualora supportato da giustificato motivo. Il rilascio del permesso compete al Responsabile del servizio di segreteria.

Il Segretario dell’ente locale
dr.ssa Sabina Rollet

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